PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), l'Automobil club d'Italia (ACI) e i rappresentanti delle imprese costruttrici di autoveicoli, al fine di contrastare il fenomeno dei furti d'auto, mediante apposito accordo, provvedono alla istituzione di una banca dati, la cui gestione è affidata all'ACI, sotto la diretta responsabilità del proprio direttore.
      2. L'accordo di cui al comma 1 è reso esecutivo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Art. 2.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i proprietari dei veicoli a motore, compresi i rimorchi e le roulotte, hanno l'obbligo di fare marchiare le più importanti parti asportabili di ogni autoveicolo, compreso il motore, con un numero di serie identico a quello del telaio, entro una settimana dalla loro messa in circolazione. In mancanza di tale marchiatura non può essere stipulato il contratto di assicurazione contro il furto.
      2. Il numero della marchiatura è riportato sui documenti di circolazione e sulle polizze assicurative relativi ai veicoli di cui al comma 1.

Art. 3.

      1. I soggetti che procedono alla marchiatura dei veicoli ai sensi dell'articolo 2 hanno l'obbligo di trasmettere il numero della marchiatura e gli altri dati che identificano il veicolo e il suo proprietario,

 

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ai fini dell'inserimento nella banca dati di cui all'articolo 1.
      2. L'obbligo di cui al comma 1 grava altresì sul pubblico ufficiale che stende l'atto di trasferimento della proprietà di un veicolo già in circolazione.

Art. 4.

      1. La banca dati di cui all'articolo 1 deve essere attiva tutti i giorni dell'anno durante le ventiquattro ore e raggiungibile con un numero telefonico unico per tutto il territorio nazionale per gli organi di polizia e le società di assicurazione. La chiamata telefonica è gratuita. A tale fine l'ACI stipula una apposita convenzione con la società telefonica per stabilire forfettariamente il costo del servizio.
      2. L'ANIA e le imprese costruttrici di autoveicoli contribuiscono, secondo le quote convenute nell'accordo di cui all'articolo 1, alle spese per l'istituzione della banca dati e per la sua gestione da parte dell'ACI.

Art. 5.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'interno, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.